Avvertenza:
    Il  testo  qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e
3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
sia  delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri in grassetto e corsivi.
    Sul video tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
Ricarica  nei  servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso  dai  contratti  con  operatori  telefonici,  televisivi e di
                          servizi internet
  1.  Al  fine  di  favorire  la  concorrenza  e la trasparenza delle
tariffe,  di  garantire  ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza  sugli  effettivi  ((prezzi))  del  servizio,  nonche'  di
facilitare  il  confronto  tra  le  offerte  presenti sul mercato, e'
vietata,  da parte degli operatori ((di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche)), l'applicazione di costi fissi e di
contributi  per  la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o
in  forma  telematica,  aggiuntivi  rispetto  al  costo  del traffico
telefonico  o  ((del  servizio))  richiesto.  E'  altresi' vietata la
previsione  di  termini  temporali massimi di utilizzo del traffico o
del  ((servizio))  acquistato.  Ogni  eventuale  clausola difforme e'
nulla  e  ((non  comporta  la  nullita'  del contratto, fatti salvi i
vincoli  di  durata  di  eventuali  offerte  promozionali comportanti
prezzi  piu'  favorevoli  per  il  consumatore)).  Gli  operatori  di
telefonia   mobile  adeguano  la  propria  offerta  commerciale  alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
((  2.  L'offerta  commerciale  dei  prezzi  dei differenti operatori
della  telefonia  deve  evidenziare  tutte  le  voci  che  compongono
l'offerta,  al  fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato
confronto.))
((  2-bis.  L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina
le  modalita'  per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento
della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito,
di  conoscere  l'indicazione  dell'operatore  che  gestisce il numero
chiamato.))
  3.  I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di  reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla   tecnologia  utilizzata,  devono  prevedere  la  facolta'  del
contraente  di  recedere  dal contratto o di ((trasferire le utenze))
presso   altro  operatore  senza  vincoli  temporali  o  ritardi  non
giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e
non  possono  imporre  un  obbligo  di  preavviso  superiore a trenta
giorni.  Le  clausole  difformi  sono  nulle, fatta salva la facolta'
degli  operatori  di  adeguare alle disposizioni del presente comma i
rapporti  contrattuali  gia' stipulati alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
((  4.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  vigila
sull'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo e
stabilisce  le  modalita'  attuative  delle  disposizioni  di  cui al
comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
sanzionata   dall'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
applicando  l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui  al  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006, n.
286.))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  98  del  decreto
          legislativo   1°   agosto   2003,   n.   259  Codice  delle
          comunicazioni   elettroniche   (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  15 settembre  2003,  n.  214,  S.O.), cosi' come
          modificato  dal  comma 136  dell'art.  2, del decreto-legge
          3 ottobre  2006,  n.  262,  Disposizioni urgenti in materia
          tributaria   e   finanziaria   (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   3 ottobre   2006,   n.  230),  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2006,  n.  286
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n.
          277, S.O.):
              «Art.  98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente
          articolo si  applicano alle reti e servizi di comunicazione
          elettronica ad uso pubblico.
              2.  In  caso  di  installazione  e fornitura di reti di
          comunicazione   elettronica   od   offerta  di  servizi  di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione  generale, il Ministero commina, se il fatto
          non   costituisce   reato,   una   sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00, da
          stabilirsi  in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
          fatto  riguarda  la installazione o l'esercizio di impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
              3.  Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
          di  impianti  di  radiodiffusione  sonora  o televisiva, si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e'  ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di  impianti per la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
              4.  Chiunque  realizza trasmissioni, anche simultanee o
          parallele,   contravvenendo   ai   limiti   territoriali  o
          temporali  previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
          reclusione da sei mesi a due anni.
              5.   Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al
          comma 2,  il  trasgressore  e'  tenuto,  in  ogni  caso, al
          pagamento  di  una  somma  pari  a  venti  volte  i diritti
          amministrativi  e  dei  contributi,  di cui rispettivamente
          agli  articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio
          abusivo  accertato  e comunque per un periodo non inferiore
          all'anno.
              6.    Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai  commi 2  e  3,  il  Ministero, ove il trasgressore non
          provveda,   puo'   provvedere  direttamente,  a  spese  del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo.
              7.  Nel  caso  di reiterazione degli illeciti di cui al
          comma 2  per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio, il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
              8.  In  caso  di  installazione  e fornitura di reti di
          comunicazione   elettronica   od   offerta  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica ad uso pubblico in difformita' a
          quanto  dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 4,  il
          Ministero  irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
              9.  Fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 32, ai
          soggetti  che  commettono violazioni gravi o reiterate piu'
          di   due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni  poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 30.000,00 ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini  e  con le modalita' prescritti, alla comunicazione
          dei  documenti,  dei  dati  e  delle  notizie richiesti dal
          Ministero   o   dall'Autorita',   gli  stessi,  secondo  le
          rispettive     competenze,     comminano    una    sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da  euro  15.000,00  ad  euro
          1.150.000,00.
              10.  Ai  soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
          Ministero  e  dall'Autorita',  nell'ambito delle rispettive
          competenze,  espongono  dati  contabili o fatti concernenti
          l'esercizio  delle  proprie attivita' non corrispondenti al
          vero,  si  applicano  le  pene  previste dall'art. 2621 del
          codice civile.
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide,  impartiti  ai  sensi  del  Codice dal Ministero o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,    comminano    una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  120.000,00  ad  euro 2.500.000,00. Se
          l'inottemperanza     riguarda     provvedimenti    adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si  applica  a  ciascun  soggetto  interessato una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  non  inferiore al 2 per cento e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso  soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce.
              12.  Nei  casi  previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
          ipotesi  di  mancato pagamento dei diritti amministrativi e
          dei  contributi  di  cui agli articoli 34 e 35, nei termini
          previsti  dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e' di
          particolare  gravita', o reiterata per piu' di due volte in
          un  quinquennio,  il  Ministero  o  l'Autorita', secondo le
          rispettive   competenze  e  previa  contestazione,  possono
          disporre  la  sospensione dell'attivita' per un periodo non
          superiore  a  sei  mesi,  o  la  revoca dell'autorizzazione
          generale  e  degli  eventuali  diritti di uso. Nei predetti
          casi,  il  Ministero  o l'Autorita', rimangono esonerati da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
              13.  In caso di violazione delle disposizioni contenute
          nel  Capo III del presente Titolo, nonche' nell'art. 80, il
          Ministero  o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
          comminano  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro
          170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori  di  cui  all'art.  96,  il Ministero commina una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 170.000,00 ad
          euro   2.500.000,00.   Se  la  violazione  degli  anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due  volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
          sospensione  dell'attivita'  per un periodo non superiore a
          due  mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
          di  integrale  inosservanza  della  condizione  n. 11 della
          parte  A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
          dell'autorizzazione generale.
              15.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          ai  commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente dalla
          sospensione   dell'esercizio   e   salvo  il  promuovimento
          dell'azione  penale per eventuali reati, il trasgressore e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
          euro 5.000,00.
              16.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          agli  articoli 60,  61,  70,  71,  72  e  79 il Ministero o
          l'Autorita',  secondo  le  rispettive competenze, comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 580.000,00.
              17.  Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
          Codice,  le  sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e
          32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni non si
          applicano  le  disposizioni sul pagamento in misura ridotta
          di  cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
          successive modificazioni.».